Premessa
Su scala globale ed in termini macroeconomici, l’impatto dell’emergenza epidemiologica si sta rapidamente
connotando come uno shock con forte impatto recessivo. Nello scenario italiano, peraltro, tale shock si produce a carico di andamenti dell’economia reale che già segnalavano una sostanziale condizione di stagnazione. L’esercizio della quantificazione dell’impatto economico dell’emergenza è ancora in corso (tanto a livello internazionale, quanto con specifico riferimento al nostro Paese) ed è reso particolarmente complesso anche in ragione della rapidissima evoluzione della situazione epidemiologica e dei suoi contraccolpi su economia e finanza.
Ancora la scorsa settimana e nella prospettiva di una “crisi” concentrata nel trimestre marzo-maggio 2020, stimavamo – in particolare sulla scorta della caduta della domanda turistica – un impatto nell’ordine dello 0,7% del PIL. Tale previsione, ovviamente, andrà oggi rivista in ragione dei provvedimenti di contrasto della diffusione dell’epidemia – per via di contenimento territoriale e di rarefazione dei rapporti sociali – che interessano ormai l’intero territorio nazionale.
Primissime valutazioni riportate dalla stampa specializzate segnalano ora che il contrasto della recessione richiederebbe, per l’Italia, una politica di espansione fiscale nell’ordine di almeno due punti di PIL. Dal punto di vista della finanza pubblica, si viene dunque configurando l’esigenza di un importante ricorso al deficit. Occorre che, a livello europeo, si abbia piena consapevolezza della necessità di una risposta comune – a partire dall’attivazione del Fondo europeo di solidarietà – e di una risposta ad “un’emergenza straordinaria” che non può essere affidata a “regole e politiche ordinarie”.
In questo contesto, andrebbe finalmente tradotta in conclusioni operative l’ormai troppo lunga discussione sugli “eurobond” come strumento di finanziamento di un importante piano di investimenti europei. Così pure, si rende urgente l’adozione di misure “non convenzionali” da parte della Banca centrale europea: dal potenziamento del quantitative easing all’attivazione di linee di finanziamento dedicate alle imprese. In breve e con riferimento allo scenario italiano, servono misure nazionali: misure, cioè, che, in termini di inclusività e di dotazione di risorse, siano in grado di rispondere agli effetti economici di una emergenza epidemiologica che, a causa della rapidissima propagazione territoriale e di filiera, ha ormai assunto le connotazioni di una “questione nazionale”, con un impatto esteso a tutto il sistema economico italiano, certamente travalicando ogni perimetrazione in zone rosse, gialle ed arancione.
Le misure contenute nel decreto in esame sono state presentate come una prima risposta all’emergenza. Ne serve ora tanto l’estensione all’intero territorio nazionale, quanto una forte implementazione: per fronteggiare e ridurre in tempi rapidi l’impatto dell’emergenza sanitaria sulle imprese, ma anche per rilanciare il nostro sistema economico da troppo tempo in sofferenza.
DISPOSIZIONI FISCALI
a) Analisi delle misure contenute nel decreto legge
1. Termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (Art. 1)
Al fine di consentire agli operatori di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti
fiscali in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza del coronavirus e di permettere all’Agenzia delle
Entrate di elaborare e mettere a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata 2020,
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viene prevista l’anticipazione dal 2021 al 2020 della decorrenza delle disposizioni di rimodulazione dei termini
dell’assistenza fiscale e della dichiarazione precompilata (Modello 730 precompilato). L’anticipazione al 2020
dei termini di adempimento alla presentazione del mod. 730 è certamente da apprezzare sotto il profilo
organizzativo dell’attività degli intermediari qualificati coinvolti. La rapida evoluzione del quadro
emergenziale, potrebbe tuttavia consigliare la non operatività degli adempimenti di assistenza fiscale sulla
base di finestre temporali preordinate ma consentire la libera esplicazione delle stesse attività dentro un
termine finale più ampio rispetto alla attuale scadenza del 30 settembre.
2. Termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (Art. 2)
Con riferimento alle misure di favore riguardanti le entrate tributarie e non tributarie, la disposizione vigente
riguarda i debitori che hanno la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nei comuni della c.d. “zona
rossa”, nei confronti dei quali viene prevista la sospensione dei termini dei versamenti scadenti nel periodo
dal 21 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, nonché dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi. I versamenti
oggetto di sospensione, compresa la cosiddetta “rottamazione-ter” (28 febbraio 2020) e la definizione
relativa al cosiddetto “saldo e stralcio” (31 marzo 2020), dovranno essere effettuati in un’unica soluzione
entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 31 maggio 2020.
Alla luce del rapido quadro evolutivo della situazione epidemiologica, il termine del 31 maggio 2020 è da
considerarsi assolutamente inadeguato per far fronte alla grave crisi di liquidità indotta dalla contrazione dei
consumi e degli ordinativi. Al riguardo si ritiene necessario prevedere un maggiore congruo periodo di
sospensione compatibile con la cessata emergenza . Si segnala, ancora, la necessità di prevedere una
successiva congrua rateizzazione delle somme sospese
anche alla luce di quanto previsto dall’art. 9 dello “Statuto dei Diritti del Contribuente” in tema di somme
sospese in presenza di eventi eccezionali.
Alla luce delle medesime premesse è ormai necessario estendere le misure protettive attualmente previste
per la zona rossa agli operatori economici operanti sull’intero territorio nazionale.
3. Rimessione in termini per adempimenti e versamenti (Art. 3)
Il tenore letterale della norma consente l’estensione della sospensione dei termini di scadenza dei versamenti
e degli adempimenti di natura tributaria, come previsto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 24 febbraio 2020, in favore di professionisti, consulenti e Centri di Assistenza Fiscale che abbiano domicilio
fiscale, sede legale o operativa nei Comuni della c.d. “zona rossa”, oltre che per adempimenti propri, anche
per adempimenti che, in base al mandato professionale ricevuto, gli stessi soggetti sono tenuti ad eseguire in
favore di aziende o clienti non aventi domicilio fiscale, sede legale o operativa all’interno degli stessi territori
direttamente interessati dalle misure di contenimento del contagio da “COVID-19”.
Alla luce dell’estensione a tutto il territorio nazionale delle disposizioni di contenimento del contagio, la
disposizione in commento deve ritenersi superata, nel senso che la sospensione degli adempimenti di natura
tributaria, non tributaria e amministrativa dovrà riguardare tutti gli operatori economici indipendentemente
dal domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa di esercizio dell’attività.
Sulla base delle stesse considerazioni, deve, parimenti, considerarsi superata la medesima disposizione di
sospensione che interessa anche gli adempimenti e i versamenti effettuati e/o a carico di società di servizi e
di persone, con sede legale o operativa esterna al perimetro di “zona rossa”, i cui soci residenti nei comuni
interessati rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale e/o del patrimonio conferito.
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4. Proroga degli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del Codice della crisi d’impresa e
dell’insolvenza (Art. 11)
L’articolo 11 reca una previsione di regime transitorio, differendo, al 15 febbraio 2021, l’operatività
dell’obbligo di segnalazione all’Organismo di Composizione della crisi d’impresa (OCRI) che grava sugli organi
di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati, ai sensi degli articoli 14
e 15 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14 del 2019), in presenza di fatti e analisi di
tipo economico gestionale che rivelano una possibile situazione di crisi.
A fronte dei danni economici derivanti dall’emergenza sanitaria e dell’impatto che questi potranno avere sui
bilanci, la previsione di gradualità nell’avvio del sistema delle segnalazioni all’organismo, esonerando
dall’assoggettamento a tale obbligo per sei mesi tutte le imprese, appare indubbiamente troppo esiguo e
richiede pertanto un intervento di proroga di almeno un anno (fino ad agosto 2021).
Nel mese di febbraio 2021 i bilanci di verifica delle imprese non potranno verosimilmente sostenere l’esame
degli indicatori e degli indici proposti dal CNDCEC e in attesa di approvazione con rischio d’ingolfamento
dell’intero sistema di allerta e con ulteriore aggravamento della situazione economica di operatori già
duramente provati.
In questo lasso di tempo, caratterizzato da contrazione degli ordinativi nei rapporti tra imprese e tra imprese
e consumatori finali di beni e servizi nonché al rischio, malgrado sospensioni di rating, di contrazione
generalizzata del credito, non sarà possibile neppure provvedere all’implementazione di idonei assetti
organizzativi come richiesto dal novellato art. 2086 del codice civile.
Lo scenario che si delinea impone, pertanto, un differimento del termine per le imprese piccole e medie
dell’intero impianto del Codice della crisi e delle disposizioni ad esso correlate.
A tale ultimo riguardo sarebbe opportuno consentire la sospensione di efficacia degli atti di nomina dei
revisori contabili già perfezionati dalle società a responsabilità limitata sulla base dell’art. 2477 del codice
civile in modo da non creare disparità di trattamento rispetto alle stesse società che, sulla base delle nuove
disposizioni introdotte dall’art. 8, comma 6 sexies, del decreto legge n. 162 del 2019 (c.d. “Decreto
Milleproroghe”), hanno optato per la nomina del revisore direttamente in sede di approvazione del bilancio
relativo all’esercizio 20191.
Con riferimento, infine, al termine di approvazione del bilancio, consideriamo che sia importante introdurre
una proroga che consenta l’applicazione per le società aventi sede legale o operativa sull’intero territorio di
un termine superiore a 180 giorni dalla chiusura d’esercizio anche in deroga alle disposizioni di cui all’articolo
2364, secondo comma, del codice civile.
La previsione di proroga potrebbe esimere, in tal modo, gli amministratori della società a dover specificare
nella relazione prevista dall’art. 2428 del codice civile le evidenti particolari esigenze relative alla struttura e
all’oggetto della società, in ragione delle quali si è ritenuto di non procedere all’approvazione entro il più
breve termine ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e con semplificazione dei controlli in sede
di Camera di Commercio ai fini del corretto deposito del bilancio.
1 Art. 8, comma 6-sexies. “All’articolo 379, comma 3, primo periodo, del codice delle crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «entro nove mesi dalla predetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data di
approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile». Si precisa che
la proroga, alla data di approvazione del bilancio afferente all’esercizio 2019 riguarda il termine entro cui le s.r.l. e le coop. in s.r.l., a
seguito della novella all’art. 2477 c.c. devono nominare revisore o organi di controllo.
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b) Proposte di ulteriori linee di intervento
Le misure fiscali finora adottate, con decreto MEF e con il decreto legge in esame, non si ritengono sufficienti
a sostenere le imprese in una situazione di straordinaria emergenza per l’intero Paese. Occorrono, pertanto,
interventi fiscali straordinari e di immediata efficacia. A partire dalla valutazione, per il 2020, della più ampia
“moratoria fiscale” (tributi erariali, regionali e locali) sul versante degli adempimenti e dei versamenti con
successiva congrua rateizzazione, nonché dall’accelerazione del percorso di piena deducibilità dell’IMU a
carico degli immobili strumentali delle imprese. Inoltre andrebbe dato impulso alla diffusione di modelli
d’intervento territoriale che, secondo il prototipo delle zone franche urbane, facciano leva su semplificazioni
ed incentivazioni (anche fiscali) per l’attrazione di investimenti. Di seguito si illustrano alcune proposte di cui
auspichiamo l’introduzione.
1. Introduzione di un credito d’imposta per la perdita significativa di fatturato
Per evitare anticipazioni d’imposta in situazione di grave crisi di liquidità, sarebbe opportuno introdurre un
particolare credito d’imposta, in base all’art. 107, par. 2, lett. b), del Trattato di Funzionamento dell’Unione
Europea (TFUE), riguardante la compatibilità degli aiuti di stato in caso di calamità naturali ed eventi
eccezionali.
Tale aiuto non dovrebbe, pertanto, trovare base giuridica nel regime “de minimis” in quanto tale soluzione
rischierebbe di risultare inefficace per molti operatori che hanno già fruito di misure agevolative nello stesso
regime e che risentono della crisi in atto.
La misura dovrebbe riguardare le aziende che presentano evidenza contrattuale di mancato guadagno in
relazione ai recessi anticipati per giusta causa o per contrazione degli ordinativi con evidenti effetti sul
magazzino ed essere parametrata al corrispondente calo di fatturato registrato in ciascun trimestre 2020
rispetto ai ricavi o compensi relativi ai medesimi periodi con riferimento ad uno o più esercizi precedenti.
Con riguardo al primo trimestre 2020 queste informazioni possono essere agevolmente riscontrabili
attraverso i flussi di fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi.
La misura dovrebbe caratterizzarsi per operatività ampia ed immediata, consentendo la compensazione già
in sede di versamento dei tributi e contributi sospesi sulla base delle disposizioni introdotte per contrastare
l’emergenza “Coronavirus”, comprese le somme relative alle diverse forme di rateizzazione in essere ed i
tributi locali.
Nelle more di versamento per sospensione dei tributi e contributi, sarebbe opportuno che siano avviate
tempestivamente le necessarie interlocuzioni con le istituzioni europee per un canale privilegiato di
autorizzazione della misura al fine di poter arginare l’effetto d’indebitamento al momento di versamento
delle somme sospese.
2. Facilitazione della procedura di accesso a linee di credito a fronte di attestazione di certezza,
liquidità ed esigibilità di crediti di natura tributaria vantati nei confronti dell’Amministrazione
finanziaria
Le imprese, in una fase economica difficile come questa, dovrebbero essere messe in condizione di disporre
entro breve termine di liquidità finanziaria per far fronte al drastico andamento declinante dei ricavi. A tale
riguardo si ritiene importante procedere nella direzione di un superamento dei tempi relativamente lunghi
di monetizzazione dei crediti per imposte dirette ed indirette vantati dalle imprese e chiesti a rimborso. In
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attesa di pervenire ad un sistema di attestazione dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti
stessi – gestito digitalmente al pari della piattaforma di certificazione dei crediti commerciali delle imprese
nei confronti delle pubbliche amministrazioni – riteniamo che sia importante un sostanziale snellimento delle
procedure manuali in essere in favore delle imprese, penalizzate dall’emergenza in atto, per consentire, in
maniera più fluida, la cessione alle banche, la compensazione con i debiti fiscali e la cessione a terzi degli
stessi crediti d’imposta anche mediante semplice scrittura privata.
3. Riduzione degli acconti fiscali
Sarebbe opportuno, data la generalizzata crisi di liquidità finanziaria delle imprese e dei lavoratori autonomi
dovuta alla contrazione dei ricavi e dei compensi ed alle stringenti misure di contenimento del contagio da
“Coronavirus”, prevedere una consistente riduzione delle rate di acconto dell’IRPEF e delle relative
addizionali, dell’IRES e dell’IRAP dovute per il periodo d’imposta in corso, al fine di non esporre tali soggetti
al rischio di un omesso o non corretto versamento delle imposte dovute.
4. Proroga della “lotteria degli scontrini”
Nella situazione di particolare difficoltà che sta attraversando l’intero Paese a causa dell’emergenza
epidemiologica, sarebbe opportuno non gravare le imprese di ulteriori adempimenti e costi. La “lotteria degli
scontrini” – il cui avvio è previsto a partire dal prossimo 1° luglio – potrebbe presentare una serie di criticità
operative di non semplice risoluzione – un esempio significativo sono i pubblici esercizi – oltre a gravare le
medesime imprese di ulteriori costi dovuti all’adeguamento tecnico dei Registratori Telematici.
Sarebbe, pertanto, auspicabile prevedere una proroga della lotteria al 1° gennaio 2021.
5. Neutralizzazione degli effetti degli ISA
Si propone di sospendere l’utilizzo degli ISA per il 2020, non in grado di rappresentare correttamente la realtà
economica di riferimento in considerazione del forte impatto negativo che l’emergenza sanitaria ed
economica in atto avrà sui bilanci delle imprese, ovvero, di ripensare integralmente il modello di stima
attraverso l’applicazione di idonei correttivi, rilevanti sia ai fini del monitoraggio degli effetti del fenomeno di
crisi, sia per il mantenimento del regime premiale.
6. Cedolare secca sulle locazioni commerciali
Sarebbe opportuno introdurre a regime – o quantomeno riproporre anche per il 2020 – la cedolare secca sulle
locazioni degli immobili ad uso commerciale, in quanto tale intervento potrebbe rappresentare un primo
tassello per cercare di risolvere l’annoso problema della desertificazione commerciale dei centri urbani e, in
particolar modo, dei centri storici. Naturalmente a condizione che tale misura agevolativa sia finalizzata, non
solo alla riduzione del prelievo fiscale a carico del locatore dell’immobile, ma anche alla riduzione dei canoni
di locazione corrisposti dal conduttore.
A tal fine andrebbero previste specifiche misure affinché tale beneficio sia condiviso tra locatore e conduttore
attraverso una effettiva riduzione dei canoni di locazione degli immobili ad uso commerciale.
7. Estensione dei benefici spettanti alle imprese che eseguono ampliamento o riapertura di esercizi
ubicati sull’intero territorio nazionale
Al fine di promuovere l’economia territoriale, andrebbe prevista una specifica misura affinché il beneficio
relativo alla promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali
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e dei servizi di cui all’art. 30-Ter del D.L. n. 34/2019 (cosiddetto “Decreto Crescita”), attualmente riservato ai
soli comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, sia esteso ai Comuni dell’intero territorio nazionale con
previsione di un maggior limite del numero di abitanti.
8. Tax free shopping
Il contagio da “Coronavirus” sta avendo un notevole impatto – oltre che sul settore dell’ospitalità e della
ristorazione – anche sul comparto della distribuzione commerciale in genere. Come evidenzia l’ultima
Indagine di Banca d’Italia sul Turismo Internazionale, pubblicata lo scorso 18 giugno, su un budget
complessivo di 41,71 miliardi di euro destinato dai turisti stranieri per i viaggi in Italia, la spesa per lo shopping,
pari a 7,34 miliardi di euro, rappresenta la terza voce di spesa (17,6%), dopo i 9,2 miliardi di euro per la
ristorazione (22,1%) ed i 18,15 miliardi di euro per l’alloggio (43,5%).
Lo stallo di arrivi di turisti cinesi, che rappresentano il 28% dello shopping, ma anche di americani (11%), russi
(12%) ed arabi (5%), sta provocando, dal mese di gennaio, un danno rilevante che si stima possa arrivare ad
una perdita superiore ai 5 miliardi di euro per il settore della moda. Stima da rivedersi in peggioramento in
ragione dell’evoluzione della situazione.
Per cercare di rilanciare lo “shopping tourism”, si potrebbe prevedere il dimezzamento della soglia di accesso
al “tax free shopping”, attualmente prevista a 154,95 euro.
Un simile intervento contribuirebbe, da un lato, ad attrarre più turisti amanti del “made in Italy” e, dall’altro,
ad agevolare i consumatori e ampliare la platea degli operatori commerciali, limitata oggi quasi
esclusivamente a quelli del lusso, supportando anche un’ampia fetta del commercio tradizionale.
Già in diversi Paesi dell’UE, tra l’altro, la soglia del “tax free shopping” è molto più bassa dell’Italia.
CREDITO ED INCENTIVI
a) Analisi delle misure contenute nel decreto legge
1. Fondo di garanzia PMI (Art. 25)
Il Fondo di garanzia PMI ha dimostrato, in particolar modo negli ultimi anni, di rappresentare un importante
strumento pubblico per facilitare l’accesso al credito delle PMI.
Tale strumento è stato oggetto di interventi di riforma che ne hanno sostanzialmente modificato il
funzionamento e gli obiettivi, andando ad intervenire in maniera più incisiva su imprese in reale difficoltà e
favorendo gli investimenti su interventi di ristrutturazione o consolidamento del debito.
Si esprime apprezzamento per l’innalzamento delle misure di copertura della garanzia previsto al comma 1
ma se ne rende ormai necessaria un’operatività nazionale, con conseguenti interventi sul versante del
rafforzamento delle dotazioni del Fondo.
Ad integrazione di quanto previsto dall’attuale formulazione dell’art. 25, si propongono due ulteriori linee di
intervento relative al consolidamento e ristrutturazione dei debiti ed all’ampliamento dell’operatività a
rischio tripartito.
A) Interventi per consolidamenti e ristrutturazione dei debiti
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Nell’attuale fase emergenziale, caratterizzata fra l’altro da una drastica riduzione dei flussi di cassa in entrata
per le imprese, appare necessario intervenire tornando ad incentivare soluzioni che forniscano anche liquidità
alle PMI per gestire le difficoltà di breve termine.
In tal senso, potrebbe dimostrarsi particolarmente efficace ripristinare, almeno temporaneamente e fino al
termine della fase di emergenza, l’intervento del Fondo di garanzia PMI sulle operazioni finanziarie finalizzate
all’estinzione di finanziamenti già erogati alle imprese dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti
finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario. Nell’attuale fase di difficoltà, appare infatti
particolarmente difficoltoso che soggetti finanziatori diversi da quelli che hanno erogato in prima battuta il
finanziamento, si facciano carico del rischio di finanziare un’operazione di consolidamento o ristrutturazione
del debito in capo ad altro soggetto finanziatore. Al contrario, un intervento del Fondo in questa direzione
consentirebbe alle PMI interessate di regolarizzare le linee di credito in essere ottenendo, al contempo, la
liquidità necessaria per portare avanti la propria attività in assenza di adeguati flussi di cassa in entrata.
Si segnala, infine, la necessità di riattivare, con un’adeguata dotazione di risorse, la Sezione speciale
autotrasporto del Fondo di garanzia PMI, sospesa dal 19 gennaio 2018 ma particolarmente efficace per
l’utilizzo di specifici modelli di valutazione delle imprese che semplificano l’accesso al Fondo, tenendo conto
delle caratteristiche peculiari del settore.
B) Ampliamento dell’operatività c.d. “a rischio tripartito”
La riforma del Fondo di garanzia PMI ha introdotto la previsione di un nuovo tipo di operazione (c.d. a rischio
tripartito), attraverso la quale il rischio dell’operazione è equamente suddiviso tra Banca, Confidi e Fondo e,
per questo, in grado di sostenere anche imprese con un livello di rischio maggiore di quello consentito in via
ordinaria.
Tale modalità operativa può risultare particolarmente apprezzata nell’attuale fase di difficoltà che,
verosimilmente, avrà un impatto importante sui prossimi bilanci delle PMI, con un peggioramento
generalizzato dei più significativi indici. Circostanza, questa, con conseguenze sulle necessarie valutazioni per
l’accesso al Fondo di garanzia PMI che, per le imprese considerate a rischio più elevato, potrebbe non risultare
attivabile e, quindi, inefficace.
Tuttavia, come attualmente costruita, l’operatività a rischio tripartito risulta penalizzata a causa del limite
contenuto di importo finanziabile (120mila euro per singola impresa), che la renderebbe non percorribile per
quelle imprese, tipicamente del comparto alberghiero ma più in generale appartenenti alla filiera del
turismo, che forse più di altre saranno penalizzate dall’attuale fase emergenziale.
Questo impone una necessaria revisione della soglia massima dei finanziamenti ammessi all’operatività
tripartita, che si propone di elevare sino a 300mila euro per singola impresa.
Questo consentirebbe di poter ampliare gli effetti positivi dell’intervento del Fondo, responsabilizzando
maggiormente i soggetti garanti autorizzati e al tempo stesso fornendo una nuova opportunità per i soggetti
beneficiari.
Ad integrazione della misura, sempre con l’obiettivo di limitare gli oneri a carico delle PMI, andrebbe previsto
un Voucher garanzia a mitigazione delle spese sostenute per l’accesso alla garanzia dei confidi.
2. Fondo per la concessione di finanziamenti agevolati
Andrebbe verificata la possibilità di estendere, per analogia, a tutti i settori economici ed ai professionisti, le
misure previste dall’art. 33, commi 1-3, del decreto per il comparto agricolo.
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Il meccanismo potrebbe prevedere provvista a valere su risorse europee da affidare in gestione a soggetti
finanziari di matrice pubblica (ad esempio Medio Credito Centrale – Invitalia), da veicolare al sistema
imprenditoriale anche attraverso la rete dei Confidi. In alternativa, la provvista potrebbe essere messa a
disposizione da Cassa Depositi e Prestiti, prevedendo al contempo un contributo pubblico in conto interessi
attraverso il quale limitare l’impatto del costo del finanziamento sulle imprese beneficiarie.
I finanziamenti offerti dovrebbero prevalentemente orientarsi verso le esigenze finanziarie di breve termine,
con previsione di un pre-ammortamento pari almeno a 6-12 mesi. Questo per lasciare alle PMI il tempo
necessario per traguardare una ripresa dei flussi di cassa necessaria per tener fede agli impegni finanziari già
in essere.
b) Proposte di ulteriori linee di intervento
1. Regime degli aiuti
L’emergenza sanitaria verificatasi nelle regioni del nord e propagatasi rapidamente a tutto il territorio
nazionale, richiede interventi di sostegno al sistema imprenditoriale rapidi ed estesi, che coinvolgano tutti i
settori economici. La specifica natura dell’emergenza, che si sta velocemente diffondendo a livello europeo,
richiede da una parte di intervenire rapidamente in deroga alle normali procedure burocratiche di attivazione
dei regimi di aiuto e dall’altra di definire un regime di aiuto ad hoc per il sostegno al funzionamento delle
imprese che registrano contrazione della propria attività.
Un modello di intervento utile al contenimento delle crisi aziendali può essere individuato nella
comunicazione sul Temporary Framework adottata dalla Commissione europea nel gennaio del 2009 (2009/C
16/01) per contenere gli effetti negativi della crisi economico-finanziaria verificatasi a partire dal 2008, senza,
però, prevedere massimali inferiori per le imprese di autotrasporto. Tuttavia, considerata la specifica
situazione attuale, le misure di sostegno definite dalla citata comunicazione dovrebbero essere riviste alla
luce della peculiare situazione di crisi determinata dall’emergenza sanitaria, della quale non si conosce ancora
la portata in termini temporali e di profondità dell’impatto economico.
Sotto il profilo normativo, la base giuridica è individuata nell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato
sul Funzionamento dell’Unione europea, in cui sono previste deroghe al divieto generale per gli Stati membri
di concedere aiuti di stato che possano falsare la concorrenza. Nello specifico della norma richiamata sono
considerati di diritto compatibili con il mercato interno “gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle
calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”. Ad oggi non esiste una definizione univoca di “evento
eccezionale” a livello europeo, anche se negli “Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei
settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020” (2014/C 204/01) sono state definite le condizioni
specifiche per il settore agricolo affinché un aiuto beneficiasse della deroga in argomento. Nella prassi, la
Commissione ha valutato caso per caso le proposte di concessione di aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo
2, lettera b) con specifico riferimento ad “eventi eccezionali”.
Occorre comunque tener presente che in considerazione dell’ampia diffusione dell’emergenza sanitaria,
peraltro in fase espansiva, e della natura non ancora studiata del patogeno che l’ha generata, non si
dovrebbero ravvisare impedimenti a qualificare l’attuale situazione di emergenza come “evento eccezionale”.
Conseguentemente è necessario che le istituzioni nazionali, in interlocuzione con quelle europee, definiscano
in tempi brevi un regime di aiuto ad hoc che consenta alle imprese che registrano significative perdite di
fatturato nel periodo di emergenza sanitaria rispetto ai medesimi periodi di esercizi finanziari precedenti di
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beneficiare di aiuti al funzionamento, intesi come “aiuti destinati a ridurre le spese correnti di un’impresa non
legate a un investimento iniziale” (art. 2, punto 42 Reg. UE n. 651/2014 – GBER).
Nello specifico, il nuovo regime dovrebbe consentire, come già effettuato tra il 2008 e il 2010, di prevedere
un massimale di aiuto per impresa fino a 500 mila euro, anche per le imprese di autotrasporto, non
computabile al plafond delle agevolazioni concesse in regime di de minimis. Inoltre, l’agevolazione dovrebbe
comprendere anche contributi “a fondo perduto”, in considerazione della natura compensativa della misura
rispetto al danno subito dalle imprese a causa dello stato di emergenza dovuto ad un evento imprevedibile
dagli impatti difficilmente quantificabili ex-ante.
2. Fondi strutturali
Il blocco delle attività economiche, derivante dall’emergenza sanitaria, genera problemi di flussi finanziari
che impediscono alle imprese non solo la copertura degli ordinari costi di funzionamento, ma anche di
effettuare spese per la realizzazione di progetti di investimento agevolati già approvati.
A tale proposito, si ritiene necessaria, in primo luogo, una semplificazione e conseguente accelerazione delle
procedure di anticipazione e liquidazione degli importi dovuti alle imprese per le spese effettuate nell’ambito
della realizzazione di progetti di investimento finanziati con risorse nazionali ed europee. Ciò consentirebbe
di disporre della liquidità necessaria per far fronte ai costi di funzionamento e per il superamento della fase
emergenziale.
Allo stesso tempo è necessario prevedere, per le imprese destinatarie di agevolazioni pubbliche, la
sospensione dei termini di rendicontazione, in quanto nell’attuale fase emergenziale non può essere
rispettata la tempistica di realizzazione dei progetti agevolati e l’effettuazione dei relativi pagamenti.
Occorre inoltre individuare fonti finanziare che garantiscano la coperture degli interventi di sostegno del
tessuto imprenditoriale la cui attività economica è stata coinvolta dall’emergenza sanitaria. A tale proposito
è opportuno riprogrammare le risorse residue dei Fondi Sie 2014/2020 ancora non spesi a livello regionale,
che ad esempio per la regione Lombardia ammontano per la sola parte del fondo FESR al 52% del totale
programmato, pertanto sarebbero ancora disponibili oltre 480 milioni di euro. Ulteriore fonte finanziaria a
cui ricorrere, è costituita dal Fondo di sviluppo e coesione, ultimamente oggetto di riconfigurazione
organizzativa, le cui risorse della programmazione 2014-2020, nonché di quelle precedenti, ancora non spese
potrebbero essere utilizzate per il finanziamento di misure di contrasto alle criticità economico-produttive
imputabili all’emergenza sanitaria. A tal proposito si segnala che le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione
assegnate al bilancio 2020 ammontano ad 6,8 miliardi di euro.
Un’ulteriore riflessione deve riguardare anche le risorse da stanziare per la futura programmazione 2021-
2027 che, considerato il coinvolgimento di tutti i paesi membri dell’UE nell’emergenza, devono per quota
parte essere destinate, sempre nell’ambito dei PON e dei POR, al sostegno delle attività produttive che
prevedibilmente dovranno affrontare una lunga fase di stagnazione della propria attività. A tale proposito la
Commissione europea dovrebbe essere investita del compito di definire un piano di azione a livello europeo
per il contrasto degli effetti di lungo periodo connessi con l’attuale emergenza sanitaria.
3. Sospensione del pagamento delle rate di mutui e finanziamenti
Le conseguenze dell’attuale situazione di emergenza sull’attività d’imprese e professionisti rendono
estremamente difficoltoso, ed in molti casi impossibile, far fronte al pagamento delle rate dei mutui e dei
finanziamenti di qualsiasi genere erogati da banche o intermediari finanziari.
11
L’Addendum all’Accordo per il credito 2019, definito il 6 marzo 2020 tra l’associazione bancaria italiana e le
associazioni imprenditoriali, ha rappresentato una primo concreto intervento per rispondere alle necessità di
liquidità delle PMI. Occorre ora, però, attivare adeguati strumenti pubblici per fare in modo che gli interventi
previsti dall’Accordo non comportino ulteriori oneri per le imprese, con particolare riguardo ad aumenti del
tasso di interesse, favorendo anche la possibilità di sospendere il pagamento dell’intera rata dei mutui e non
solo della quota capitale, come invece previsto dall’Accordo.
Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso interventi di garanzia statale, tra cui l’attivazione
semplificata del Fondo di garanzia per le PMI, anche per i finanziamenti originariamente non garantiti. Ciò,
prevedendo, tra l’altro, la possibilità di intervento dei confidi accreditati al Fondo di garanzia PMI.
Questi interventi dovrebbero essere estesi anche ai professionisti, attualmente esclusi dal perimetro degli
interventi dell’Accordo per il credito.
Va considerata, nel contempo, la necessità di intervenire sulla regolamentazione europea di vigilanza che –
in estrema sintesi – correla la misura degli accantonamenti patrimoniali delle banche ad una serie di fattori,
fra cui il merito creditizio dell’impresa, la durata del finanziamento, eventuali rinegoziazioni del debito. Tale
previsione, richiedendo maggiori accantonamenti di capitale alle banche nel caso di variazioni dei fattori
richiamati, rappresenta un forte freno sia rispetto alla propensione del sistema bancario ad erogare credito,
che alla determinazione del costo delle operazioni.
4. Prestiti BCE destinati alle imprese e revisione temporanea delle regole europee in materia di
concessione gestione dei crediti bancari
La BCE si è dichiarata pronta a scendere in campo per contrastare l’impatto dell’epidemia del Coronavirus
sulle prospettive di crescita economica e sul funzionamento dei mercati finanziari.
La BCE sta lavorando su una serie di misure per fornire liquidità alle imprese colpite dalle ripercussioni
economiche dell’epidemia di coronavirus.
Una delle possibili misure potrebbe includere un’operazione mirata di rifinanziamento a lungo termine (Tltro)
rivolta alle piccole e medie imprese, che potrebbero essere le più colpite in quanto hanno generalmente un
accesso più limitato al credito e potrebbero quindi subire un colpo maggiore dal perdurare della situazione
di crisi generata dal virus.
Fornire liquidità al sistema è condizione irrinunciabile in un’economia che necessita del mantenimento di
sufficienti condizioni di stabilità.
Si evidenzia, però, che è prevedibile che anche questa iniezione di liquidità destinata al sistema delle imprese,
così come avvenuto per le precedenti iniziative Tltro, verrà veicolata attraverso il sistema bancario.
Al riguardo, al fine di massimizzare l’impatto sull’economia reale, appare prioritaria la necessità di allentare,
contestualmente, i vincoli previsti dalle normative comunitarie in ambito finanziario, con particolare
riferimento alle regole che disciplinano l’erogazione del credito e che definiscono gli accantonamenti
prudenziali a cui sono tenute le banche.
5. Sostegno agli investimenti in digitale delle imprese e dei professionisti
La crisi da Coronavirus ha mostrato l’importanza di organizzare l’attività di imprese e professionisti utilizzando
al massimo le tecnologie digitali, sviluppando competenze trasversali ai diversi processi e riorganizzando tutto
il sistema di comunicazione interna ed esterna all’impresa. E’ pertanto necessario intraprendere un’azione
specifica di sostegno allo sviluppo digitale delle imprese e professionisti attraverso voucher/contributi che
12
promuovano e sviluppino le tecnologie digitali con riferimento anche ai connessi processi di formazione ed
apprendimento.
6. Abbattimento commissioni per incassi
Il tema dell’onerosità di costi e commissioni per gli incassi tramite POS continua ad incidere in modo rilevante
sull’attività di una vasto numero di aziende del terziario e di professionisti. Questo profilo, nonostante la
minore entità in termini assoluti delle commissioni per il calo di fatturato, continua ad evidenziarsi in modo
marcato nell’attuale fase emergenziale.
In considerazione dell’attuale difficile scenario economico, si avanzata la proposta di apertura in tempi brevi
di un tavolo di confronto in sede istituzionale al fine di definire adeguati interventi in materia.
LAVORO E WELFARE
Analisi delle misure contenute nel decreto legge e proposte di ulteriori linee di intervento
1. Misure a favore delle aziende e lavoratori dipendenti e norme speciali in tema di ammortizzatori
sociali
Il D.L. n. 9/2020, al capo II, introduce norme speciali in materia di ammortizzatori sociali limitatamente alle
aziende ed i lavoratori presenti nei Comuni della “zona rossa” e nelle Regioni della “zona gialla”. Tali misure,
oltre ad estendere e semplificare il ricorso ad ammortizzatori sociali esistenti, come l’assegno ordinario (art.
13), prevedono la possibilità di accedere alla Cassa integrazione in deroga nel caso in cui non trovino
applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione dell’orario in
costanza di rapporto di lavoro (artt. 15 e 17).
Tuttavia, in una logica soprattutto di “universalità” degli ammortizzatori sociali, in aggiunta ai provvedimenti
già adottati e tenendo conto dell’ampliamento a tutto il territorio nazionale delle misure straordinarie
disposto con DPCM del 9 marzo 2020, sarebbe fondamentale individuare una causale specifica, riconducibile
allo stato di crisi per effetto del fenomeno COVID-2019, che deve essere prevista per tutte le seguenti forme
di integrazione salariale di cui al d.lgs
n. 148/2015 al fine di rendere le misure di sostegno al reddito più flessibili ed adottabili in tempi rapidi e certi:
● Cassa Integrazione Ordinaria (Cigo);
● Cassa Integrazione Straordinaria (Cigs);
● Cassa Integrazione in Deroga (Cigd);
● Assegno Ordinario erogato tramite il Fondo di Integrazione Salariale (cd. FIS).
Tale causale specifica (“Causale COVID-19”), che dovrà garantire, in deroga all’art. 3, comma 1, del D.lgs. n.
148/2015, il 100% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non
prestate, dovrà essere supportata, altresì, da procedure autorizzative immediate, snelle e veloci. In
particolare risulta indispensabile una deroga generalizzata all’art. 14 “Informazione e consultazione
sindacale” del D.lgs. n. 148/2015 per consentire che tali fasi non vengano eliminate, ma, vista l’emergenza, si
svolgano in tempi diversi: nell’immediato, procedere all’informazione nei confronti delle rappresentanze
sindacali aziendali (RSA) od alla RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale; contestualmente, procedere alla
sospensione dei rapporti di lavoro; successivamente, su richiesta di una delle parti, dar seguito ad un esame
congiunto che si completi nell’arco di 6/7 giorni senza che la sottoscrizione di un accordo risulti vincolante
13
per dar luogo alle sospensioni. Tali sospensioni dovranno, altresì, essere connotate, in questo momento, dal
carattere della priorità assoluta e consentire all’INPS, in deroga all’art. 7 del d.lgs. n. 148/2015, il pagamento
diretto delle prestazioni viste le difficoltà finanziarie in cui si trovano le imprese in crisi.
Per fornire una risposta adeguata ed in tempi brevi si propone, su tutto il territorio nazionale e per tutti i
settori, che le imprese rientranti nell’ambito di applicazione del FIS (art. 29 D.lgs. n. 148/2015) possano
accedere eccezionalmente e per la “Causale COVID-19” all’Assegno Ordinario di cui all’art. 30 del medesimo
D.lgs. n. 148/2015 a prescindere dal limite dimensionale.
Dal punto di vista strettamente tecnico si propone, pertanto, l’estensione del citato Assegno Ordinario
erogato dal FIS alle imprese con più di 5 e fino a 15 dipendenti relativamente alla “Causale COVID-19” che
dovrebbe replicarsi per tutti gli altri ammortizzatori sociali, e la previsione della CIGD con la medesima
“Causale COVID-19” per le imprese che occupano da 1 a 5 dipendenti.
I necessari correttivi temporanei alla disciplina generale FIS dettati dall’urgenza, oltre al pagamento diretto
delle prestazioni da parte dell’INPS, dovranno di conseguenza essere i seguenti:
● Deroga al principio della riserva economica (cd. tetto aziendale delle “dieci volte” per la
determinazione delle prestazioni, ai sensi dell’art. 29, comma 4, del D.lgs. n. 148/2015);
● Neutralizzazione dei periodi ai fini del computo della durata massima dei trattamenti;
● Deroga alla contribuzione ordinaria e addizionale;
● Deroga al requisito minimo di anzianità di effettivo lavoro;
● Retroattività alla data di emissione dei provvedimenti restrittivi (23 febbraio 2020);
● Semplificazione delle procedure2;
● Estensione ai lavoratori stagionali di futura assunzione.
Per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS si rende necessaria l’estensione, su tutto il
territorio nazionale e per tutti i settori, delle causali e della disciplina della CIGO con i correttivi indicati nel
FIS o, in alternativa, l’introduzione della causale CIGS per evento improvviso e imprevisto COVID-19, con
decorrenza anticipata rispetto alla domanda e con procedure semplificate e/o ridotte.
In entrambi i casi, non deve operare il limite di cui all’art. 22, comma 4, del D.lgs. n. 148/2015 che consente,
per le causali di riorganizzazione e crisi, sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili
nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato.
Fatto salvo quanto sopra, le Parti Sociali impegnate ad attivare tutti i meccanismi della bilateralità, secondo
le caratteristiche proprie dei singoli Enti/Fondi, da loro stessi creati, anche derogando alle previsioni
contenute nei CCNL di riferimento, dovranno trovare una risposta al sostegno da loro messo in atto ai
trattamenti legislativi, attraverso forme di defiscalizzazione delle prestazioni da loro erogate a sostegno dei
lavoratori e delle imprese danneggiati dall’epidemia COVID-19.
2 Eliminazione del controllo sul numero di settimane del periodo di sospensione richiesto. Eliminazione della presentazione del piano
industriale indicativo dello stato di crisi che motiva la richiesta al FIS, in quanto la causale Covid-19 è già giustificativa della richiesta al
fondo. Possibilità per le aziende multilocalizzate con più unità produttive su tutto il territorio nazionale di un caricamento unico della
domanda di FIS. In ragione del caricamento massivo ed unico a livello nazionale, si chiede l’eliminazione del campo relativo all’indirizzo
di residenza dei lavoratori coinvolti. Eliminare i documenti C e D dell’art.2 DM94033 Possibilità di presentare la domanda in procedura
INPS anche in assenza dell’accordo sindacale nei termini. Per la CIGD prevedere una bozza di accordo standard da inoltrare direttamente
in Regione come già utilizzato per le proroghe di CIGD dalla Regione LAZIO. Accentramento dell’autorizzazione su procedure
multilocalizzate; Esenzione dalla procedura “gestione ticket” preventiva all’invio della domanda di FIS. Evitare di compilare il file in excel
con elenco nomi e cognomi, dipendenti, ecc. Si potrebbe allegare un semplice pdf che esce dal programma paghe, unitamente al numero
ore non lavorate.
14
2. Proroga dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e
assistenziali nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria (artt. 5 e 8)
In considerazione degli eventi straordinari legati al COVID-19 e delle misure di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica – nonché tenuto conto dei conseguenti impatti e delle pesanti ricadute sulle
imprese, in particolare per quelle del settore terziario – si valuta positivamente la sospensione dell’obbligo di
versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail, disposta all’ art. 5 del d.l 9/2020.
Tuttavia – stante il perdurare dell’emergenza e l’ampliamento all’intero territorio nazionale delle misure
straordinarie, disposto dal DPCM 9 marzo 2020 – per supportare efficacemente imprese, lavoratori autonomi
e liberi professionisti interessati dalla progressiva riduzione dell’attività, si ritiene necessario estendere
l’efficacia di tali misure a tutta Italia per un periodo di almeno sei mesi e, ferma restando la facoltà di
rateizzazione, con contestuale abbattimento dell’importo dovuto nella misura del 40%, analogamente a
quanto disposto per gli eventi sismici che hanno colpito l’Italia centrale nel 2016 e 2017.
Allo stesso modo, si condivide la previsione – di cui all’art. 8 del decreto – relativa alla sospensione sull’intero
territorio nazionale dei versamenti contributivi e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in
favore delle imprese turistico-ricettive, delle agenzie di viaggio e turismo e dei tour operator , colpite più di
altre dall’attuale situazione di crisi. Tuttavia, si ritiene che anche per tale settore specifico, che non può non
ricomprendere anche la ristorazione, interessata dalle restrizioni disposte dal DPCM 9 marzo 2020, debba
essere concessa la sospensione per un periodo di almeno sei mesi oltre alla possibilità di ripresa dei
versamenti tramite rateizzazione, e non in un’unica soluzione come invece previsto dal decreto, con
contestuale abbattimento al 40% degli importi dovuti.
Queste ultime agevolazioni andrebbero ovviamente garantite anche ai tanti lavoratori autonomi e liberi
professionisti del settore turistico – come ad esempio le guide e gli accompagnatori turistici – che, tanto
quanto le imprese, sono anch’essi coinvolti dalla forte contrazione che hanno subito le loro attività per effetto
della crisi in atto.
3. Indennità lavoratori autonomi (art. 16)
Per tutti quei lavoratori autonomi e professionisti costretti a sospendere o sopportare la riduzione dell’attività
per effetto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, si concorda con il riconoscimento di un’indennità
mensile disposto dal decreto. Alla luce dell’ampliamento all’intero territorio nazionale delle misure urgenti di
contenimento del contagio, disposto dal DPCM 9 marzo 2020, si ritiene però fondamentale l’estensione di
tale indennità a tutti tali soggetti comunque operanti in Italia.
Al fine inoltre di consentire il contenimento degli effetti economici negativi legati alla situazione straordinaria
e, dunque, di favorire una più rapida ripresa della normale attività, si reputa necessario un incremento della
portata e della misura dello stanziamento previsto, così da garantire un importo adeguato alla forte crisi. Tali
figure, peraltro, per effetto del minor reddito prodotto, subiranno una riduzione della contribuzione
previdenziale, con ricadute sui trattamenti pensionistici futuri ed una maggiore necessità quindi di intervento.
ENERGIA E AMBIENTE
Analisi delle misure contenute nel decreto legge e proposte di intervento
15
Riteniamo senz’altro condivisibili le disposizioni dettate dall’articolo 4 del decreto legge in commento, che
affidano all’Autorità di regolazione per l’energia, le reti e l’ambiente (Arera) la determinazione della
sospensione temporanea – fino al 30 aprile 2020 – dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di
pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo
di reti canalizzate, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Riterremmo tuttavia opportuno introdurre una sospensione più estesa a copertura almeno dei prossimi 6
mesi e che la stessa sospensione non sia riservata in favore dei soli comuni della cd zona rossa (di cui
all’Allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020) ma estesa all’intero territorio nazionale.
Riguardo alla Tari, più che una sospensione del tributo, riterremmo opportuno prevederne un’esenzione
totale per tutto il periodo interessato dall’emergenza Coronavirus. Le misure restrittive introdotte in molte
aree del Paese determinano infatti la chiusura delle attività e un minore conferimento al servizio pubblico e,
pertanto, fanno venire meno i presupposti sui quali si fonda il tributo: occupazione dei locali, produzione
potenziale presuntiva di rifiuti e tributo a fronte di un servizio.
COMMERCIO E INTERNAZIONALIZZAZIONE PMI
a) Analisi delle misure contenute nel decreto legge
Fondo Simest (art. 27)
Si apprezza l’incremento della dotazione del fondo rotativo finalizzato a sostenere programmi di penetrazione
commerciale all’estero mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici.
Se ne rende ora necessario un ulteriore rafforzamento alla luce dell’aggravamento nazionale della situazione
emergenziale.
b) Proposte di ulteriori linee di intervento
1. Causa di forza maggiore e rapporti contrattuali (import/export)
In via preliminare, si rende necessario introdurre una disposizione di ordine generale che configuri eventuali
inadempimenti contrattuali, verificatisi a partire dal 23 febbraio e strutturalmente connessi all’impatto
dell’emergenza epidemiologica, come dovuti a causa di forza maggiore derivante dalle misure adottate in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica.
1.1. Locazioni commerciali
Il principio di forza maggiore dovrebbe trovare applicazione specifica anche con riferimento all’eventuale
mancato pagamento dei canoni di locazione dei contratti relativi ad immobili di cui all’art. 27 della legge 27
luglio 1978, n.392. Ciò allo scopo di evitare contestazioni di morosità e risoluzioni contrattuali, favorendo
invece operazioni di differimento del pagamento dei canoni.
2. Concessioni per servizio di ristoro tramite distributori automatici
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Le imprese di gestione di distributori automatici svolgono il servizio di ristoro presso le scuole, università ed
enti pubblici in forza di un contratto di concessione stipulato ad esito di una gara pubblica, che prevede un
canone concessorio calcolato sulla base del valore della concessione stessa (art. 167 d.lgs. 50/2016, Codice
dei contratti pubblici).
Le recenti misure che hanno disposto (dapprima nelle sole aree a maggior rischio, in seguito in tutto il
territorio nazionale) la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado,
nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,
incentivando lo smart working e la formazione a distanza, hanno determinato un drastico calo delle
consumazioni dai distributori automatici installati nelle scuole e nelle università.
In particolare, dai dati relativi al fatturato nazionale e alla presenza di aziende nelle aree “rossa” e “gialla”, si
stima che la perdita di fatturato sia pari a 16 milioni di euro per ogni settimana di chiusura delle scuole e
università.
Tale situazione del tutto eccezionale, non riconducibile ai concessionari, incide sull’equilibrio del piano
economico finanziario nella misura in cui gli stessi concessionari, a fronte di un mancato guadagno,
continuano a corrispondere il canone concessorio.
Per fronteggiare tale situazione di squilibrio in danno delle imprese, sarebbe pertanto necessario introdurre
un obbligo (in luogo della discrezionalità attualmente prevista), a carico delle PA concedenti, di attivare la
procedura di revisione del piano economico finanziario espressamente prevista dall’art. 165, comma 6, del
Codice dei contratti pubblici, per ottenere la rideterminazione delle condizioni di equilibrio delle singole
concessioni in essere aventi come oggetto il servizio di somministrazione di alimenti e bevande mediante
distributori automatici.
TURISMO
Il valore dell’impatto della crisi sul turismo
Il Turismo è stato, in ordine di tempo, il primo settore dell’economia italiana ad essere colpito con particolare
intensità dagli effetti del diffondersi dell’epidemia del virus COVID-19. Per i soli effetti relativi all’Italia come
destinazione, il calcolo effettuato la settimana scorsa, pari a 31 milioni di presenze e 7,4 miliardi di euro di
consumi in meno nel periodo 1 marzo-31 maggio, appare già superato: oggi si può tranquillamente stimare
la perdita, traguardando sempre il calcolo sul solo periodo 1 marzo-31 maggio, in oltre 40 milioni di presenze
e non meno di 10,5 miliardi di euro.
a) Analisi delle misure contenute nel decreto legge
In merito al disposto dell’articolo 8 – rubricato “Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il
settore turistico-alberghiero” – è necessario un intervento in sede di conversione volto ad estendere l’effetto
quanto meno fino al termine di cessata emergenza e rientro dei relativi effetti, prevedere la possibilità di
operare successivamente una rateizzazione dei versamenti oggetto della sospensione intervenuta, allargare
la sfera di applicazione anche alle imposte nazionali e locali e, soprattutto, ampliare l’elenco delle categorie
che vi possono accedere. Su questo ultimo punto va notato che componenti fondamentali dell’offerta
turistica, come i pubblici esercizi – ristoranti, bar e attività di intrattenimento – non possono attualmente
accedere ai benefici di tale provvedimento. Si tratta di attività altrettanto duramente colpite dalla crisi in
17
atto. Ma va anche notato che le figure professionali che da sempre fanno parte della definizione normativa
delle attività del settore – le guide e gli accompagnatori turistici – non possono accedere alle sospensioni di
cui sopra. Va pertanto introdotta – come nel provvedimento una norma ad hoc dedicata a queste categorie.
Anche sull’articolo 28 sono auspicabili alcuni interventi migliorativi, come ad esempio l’introduzione di un
regime sanzionatorio, attualmente non definito, per le imprese del trasporto passeggeri che non diano
seguito all’obbligo di rimborso – in contanti o con voucher – di quanto ricevuto da clienti, anche per il tramite
di operatori dell’intermediazione, per il pagamento di servizi che non potranno essere eseguiti o fruiti per
sopravvenuta impossibilità totale ai sensi dell’articolo 1463 del Codice Civile. Inoltre, alla luce delle più recenti
evoluzioni della crisi in corso, si rende necessario adottare, anche per le strutture ricettive, una misura che
regoli casi e modalità di rimborso dei servizi non più fruibili, anche mediante rilascio di voucher, così come
già previsto per i vettori e le agenzie di viaggi.
b) Proposte di ulteriori linee di intervento
Oltre a tali interventi “correttivi”, vanno previsti da subito quanto meno due ulteriori interventi di forte
impatto e da operare su scala nazionale.
Il primo riguarda una forma di incentivazione alla domanda interna, che sarà l’unica a potere sopperire,
anche se solo in parte, alla mancanza di domanda estera nei mesi a venire, soprattutto di origine europea e
nord americana. Bisogna consentire ai soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche una detrazione
delle spese sostenute per l’acquisto di servizi turistici fruiti sul territorio nazionale. Oggetto della detrazione
dovrebbero essere, in misura da definire, le spese per tutti i principali servizi che normalmente vengono
utilizzati nell’ambito dello svolgimento di viaggi: da quelle per il pernottamento presso strutture ricettive a
quelle effettuate presso i pubblici esercizi – ristoranti, bar e attività di intrattenimento – alle visite guidate
nei luoghi di soggiorno durante i viaggi medesimi, acquistati tanto direttamente dai fornitori quanto per il
tramite attività di intermediazione.
Il secondo invece sul versante delle imprese, per traguardare la fase della ripresa limitando le chiusure e
tutelando – per quanto possibile – i livelli occupazionali. Concedere ai professionisti e agli operatori del
turismo, con particolare riferimento a quelli della ricettività, dei pubblici esercizi – ristoranti, bar e attività di
intrattenimento – nonché dell’intermediazione di servizi turistici, un credito d’imposta, immediatamente
utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art.17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, in misura da
definire sulla differenza negativa dei ricavi o compensi registrati nell’anno in corso rispetto agli stessi periodi
dell’anno 2019.
Si evidenzia che, almeno per il settore Turismo, quella che stiamo vivendo è solo la prima di due fasi
fortemente impattanti: quella in cui ad essere giudicata non appetibile è l’Italia come destinazione turistica,
per via appunto del rischio percepito di contagio durante il soggiorno nel nostro Paese. Ne seguirà purtroppo
inevitabilmente, una seconda: quella in cui, quando l’Italia sarà entrata nella fase di recrudescenza del
numero di contagi, saranno altri paesi, principali “clienti” della nostra offerta – Europei e Nord Americani per
citare due esempi – a trovarsi nella fase di picco dei contagi. Il problema, a quel punto, non sarà più il livello
di sicurezza della destinazione Italia ma le difficoltà di ordine sanitario ed economiche che in quelle aree si
staranno vivendo e che porteranno la domanda a cancellare o rinviare viaggi in tutto il mondo, Italia inclusa.
TRASPORTI E LOGISTICA
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Analisi di contesto
Nel settore dei trasporti e della logistica gli impatti dell’emergenza Coronavirus hanno anticipato la nascita
dei focolai nazionali dell’epidemia, attraverso le ripercussioni generate sui traffici globali.
Alcuni collegamenti transoceanici sono stati sospesi e, quelli rimasti operativi per la carenza di merce da
trasportare hanno visto ridursi il coefficiente di riempimento delle navi, con conseguente maggiore incidenza
di alcuni costi fissi. D’altra parte, i necessari maggiori controlli sanitari sulle navi rischiano di rallentare la loro
operatività. Maggiormente colpiti il comparto passeggeri e i territori storicamente d’eccellenza per i trasporti
marittimi nazionali.
Nel settore delle crociere, dei collegamenti con le isole e dei bus turistici le prenotazioni e le attività hanno
subito crolli anche superiori al 50%, e non mancano segnali negativi in alcuni comparti del trasporto merci, a
cominciare dai comparti dei carburanti, e dei container che, più sensibili alle dinamiche globali, registrano
lungo tutta la filiera, anche in Italia, cali di operatività.
Le misure di contrasto al diffondersi dell’epidemia adottate a livello nazionale e internazionale hanno, poi,
reso la situazione ancora più critica. Nel settore dell’autotrasporto, ad esempio, per la naturale integrazione
territoriale delle attività, nelle aree circostanti i primi focolai dell’epidemia, le imprese stanno sperimentando
contrazioni delle attività sull’ordine del 60%. Non mancano, poi, preoccupanti misure estere sproporzionate,
di regolazione delle attività dei vettori e di limitazione della libertà di circolazione di cittadini italiani: dagli
attracchi negati alle navi da crociera con passeggeri italiani a bordo, ai voli sospesi con l’Italia ai carichi merci
abbandonati al confine nazionale. Si tratta di comportamenti discriminatori, che andrebbero contrastati con
decisi interventi diplomatici.
A livello nazionale va segnalata, a riguardo, la positiva esclusione dalle restrizioni del trasporto delle merci
prevista dal DPCM dell’8 marzo, come ribadito dall’Ordinanza del capo della protezione civile n.646 del
medesimo giorno. Esclusione che basandosi sul riconoscimento del valore strategico di tali attività per l’intera
economia nazionale, non dovrebbe essere, mai, messa in discussione.
Proposte di ulteriori linee di intervento per il trasporto
Per le imprese del settore sottoposte alla regolazione dell’Autorità dei Trasporti (ART), escluse, dunque,
quelle dell’autotrasporto di merci per le quali è stata già riconosciuta l’illegittimità della richiesta a contribuire
al finanziamento della stessa, si dovrebbe prevedere la temporanea esclusione del versamento del contributo
per il funzionamento della Autorità, previsto dall’art 37 del D.L. 201/2011.
Per provare ad arginare gli esposti impatti negativi sulla filiera marittimo portuale sarebbe necessario
prevedere l’azzeramento per un anno della tassa di ancoraggio, della tassa portuale sulle merci imbarcate e
sbarcate di cui al DPR 107/2009 e dei diritti di imbarco e sbarco dei passeggeri della legge 84/1994.
Sempre in ambito portuale, sarebbe opportuno prevedere la temporanea riduzione dei canoni di concessione
demaniale per le imprese terminaliste, di cui all’art. 18 della legge 84/1994, per fronteggiare il calo delle
movimentazioni, che stanno sperimentando.
Nel settore marittimo la crisi che sta particolarmente colpendo i collegamenti di corto raggio con le isole
minori rischia di generare pesanti ricadute occupazionali. Per salvaguardare l’occupazione della gente di
mare, sarebbe opportuno prevedere, anche per questa tipologia di traffici, la misura di decontribuzione del
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costo del personale marittimo, sotto forma di credito d’imposta, prevista dall’art. 6 del D.L. 457/1997, come
convertito dalla legge n.30 del 1998.
Con specifico riferimento all’autotrasporto merci, resta ferma l’urgente necessità di linee guida univoche sui
comportamenti che i lavoratori del settore sono tenuti ad adottare per il contenimento del contagio, evitando
adempimenti non strettamente necessari, che minano la fluidità delle operazioni.
Rispetto alle criticità di contesto, le imprese segnalano l’urgente necessità di garantire la disponibilità nel
territorio di mascherine e guanti da fornire agli operatori, così come l’esigenza di garantire l’apertura dei punti
ristoro lungo la rete autostradale, almeno fino alle ore 22:00.
Per il sostegno alle imprese del settore in difficoltà, sarebbe opportuno introdurre sgravi contributivi sul costo
del personale, per le imprese che mantengono livelli occupazionali precedenti all’emergenza, senza ricorrere
ad ammortizzatori sociali.
In considerazione del fermo delle attività di formazione necessarie per il rinnovo dei diversi titoli abilitanti
per svolgere la professione (Carta di qualificazione del conducente CQC, patente per il trasporto di merci
pericolose ADR, patentino trasporto animali vivi), diventa fondamentale nell’immediato prevedere una
proroga generalizzata della validità dei titoli in essere, al fine di scongiurare un’ ulteriore causa di possibile
blocco delle attività.
Inoltre, in considerazione delle difficoltà operative generate dall’epidemia e dalle misure adottate per il suo
contenimento sulla filiera, si richiede la proroga al 31 ottobre 2020 del termine ultimo previsto dal Decreto
Crescita (art. 1 D.L. 34/2019), per completare l’acquisto di veicoli quali beni strumentali, con i benefici fiscali
del super ammortamento.
Infine, tenuto conto delle difficoltà che stanno attualmente sperimentando le imprese, si ritiene prioritario
prevedere una proroga di almeno 6 mesi dell’entrata in vigore delle disposizioni sui depositi di carburante ad
uso privato, introdotte dal Decreto Fiscale (art. 5 del D.L. 124/2019), che hanno esteso anche agli impianti di
ridotto stoccaggio obblighi e adempimenti, generando un carico economico e burocratico per le imprese, certamente inopportuno in questa fase emergenziale.
Per quanto riguarda, poi, il settore dei bus turistici e del trasporto persone non di linea, drammaticamente colpito dalla crisi, sarebbe opportuno prevedere il posticipo a saldo a giugno 2021 degli acconti Irpef 2020,specifiche misure di de contribuzione previdenziale, e l’accesso per un anno ai benefici del gasolio commerciale (numero 4 bis, Tabella A Testo Unico sulle accise D.Lgs. 504/1995) per i bus delle imprese di noleggio con conducente, così come previsto per quelli impegnati nei trasporti di linea.
Sarebbe, altresì, necessario prevedere la sospensione per un anno dei versamenti e degli adempimenti relativi
ai tributi locali.
Linee di intervento in materia di GIOCHI PUBBLICI
Per impedire gli effetti della crisi di liquidità generata dall’ordine di chiusura disposto con d.P.C.M. 8 marzo
2020 al comparto del gioco pubblico, si rendono necessarie le seguenti misure:
1. immediata sospensione dei termini per il versamento del prelievo erariale unico, dell’imposta unica e dei
canoni di concessione per la gestione telematica degli apparecchi da gioco e per la raccolta delle scommesse;
2. previsione di procedure che consentano, straordinariamente per il periodo di durata delle limitazione
all’attività, l’interruzione della maturazione automatica (forfetaria) di prelievo erariale AWP;
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3. celere determinazione e restituzione degli importi dei depositi cauzionali versati dai concessionari per gli
apparecchi da gioco relativamente all’esercizio 2019;
4. celere previsione di forme di Cassa integrazione in deroga sia per aziende del settore che possono già
usufruire di CIG e Fondo Integrazione Salariale sia per quelle che a legislazione vigente non possono
beneficiarne.